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    Ricerca di personale: addetto disegno cad tessile jacquard, provincia di Lecco
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     Normativa previgente all'8 maggio 2012

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    AutoreMessaggio
    Andrea
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    MessaggioTitolo: Normativa previgente all'8 maggio 2012   Normativa previgente all'8 maggio 2012 EmptyMer Set 12, 2012 7:23 pm

    Normativa previgente all'8 maggio 2012

    DEFINIZIONE

    Per prodotto tessile, di conseguenza sottoposto alle norme in tema di etichettatura, si intende un prodotto che, indipendentemente dalla tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione (allo stato grezzo, di semilavorato, di lavorato, di semiconfezionato o confezionato), è composto esclusivamente da fibre tessili.

    Sono assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili, le parti destinate a rivestimenti che ne costituiscano almeno l'80% in peso e i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

    Elenco indicativo (non esaustivo) di prodotti tessili: capi d’abbigliamento, lenzuola, tovaglie, coperte, tende, tappeti, tessuti in pezze, sacco a pelo, ecc.

    ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

    La normativa è applicabile dal momento dell’ IMMISSIONE DEL PRODOTTO SUL MERCATO, intendendo per tale non solo il trasferimento a titolo oneroso o gratuito, ma anche la detenzione di prodotti tessili destinati al commercio sia in ogni fase industriale, con eccezione delle lavorazioni per conto terzi, sia in ogni fase della distribuzione del prodotto finito.
    Soggiacciono pertanto alla normativa i prodotti tessili consegnati allo spedizioniere, disponibili per la vendita anche se immagazzinati in locali non accessibili al pubblico, i prodotti di provenienza estera viaggianti sul territorio italiano a titolo di importazione definitiva.

    I prodotti tessili immessi sul mercato devono riportare su un’etichetta o contrassegno la composizione fibrosa, che va indicata utilizzando esclusivamente le denominazioni contenute nell’allegato I al D.Lgs. 194/99.
    Deve essere redatta in lingua italiana e le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso. Non è consentito l’uso di sigle.

    I dati relativi alla composizione devono essere indicati in modo facilmente leggibile e chiaramente visibile. Le informazioni ed indicazioni non previste dal D.Lgs. 194/99 devono essere nettamente separate.

    L'etichetta deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo ovvero mediante inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei.
    In ogni caso l’etichetta deve essere posta in modo da non essere facilmente staccabile e le scritte devono resistere ai trattamenti di manutenzione previsti nella vita del capo.

    L'obbligo di apporre un’etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l’indicazione della composizione non sussiste per quanto riguarda i prodotti tessili indicati nell’allegato III o in uno degli stati di lavorazione di cui all’articolo 2, comma 1 (art. 10, comma 1 d. lgs. 194/1999).

    COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA

    L’etichetta deve essere redatta in lingua italiana in modo chiaro e ben leggibile, e deve contenere:

    la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto messo in vendita;
    la denominazione delle fibre componenti il tessile in ordine decrescente di percentuale di composizione (qualora nessuna delle fibre raggiunga l’85% del peso totale). La composizione fibrosa deve essere necessariamente descritta con l’uso delle denominazioni elencate nell’Allegato I al D.Lgs. 194/99.
    Deve esservi una separazione netta di indicazioni e qualificativi diversi da quelli prescritti dalla norma.

    QUANDO UN PRODOTTO PUO' ESSERE DEFINITO "PURO" (artt. 4 e 5 D.Lgs. 194/99)

    Un prodotto tessile può essere qualificato con i termini 100% “puro” o “tutto”, ad esempio, "puro cotone", solo nel caso in cui il prodotto sia interamente composto dalla stessa fibra.

    Tolleranze ammesse: E’ ammessa la presenza di altre fibre fino al 2% del peso se giustificata da motivi tecnici e non da sistematiche aggiunte e fino al 5% per il prodotto ottenuto con ciclo cardato.

    Nel caso in cui si tratti di prodotto in lana, è possibile apporre la dicitura "pura lana" o “pura lana vergine” e simili solo nel caso in cui il prodotto sia composto interamente in lana di prima filatura, ad esclusione, quindi, delle lane rigenerate.

    ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DI PRODOTTI TESSILI CHE INCORPORINO ALMENO DUE FIBRE (art. 6 D.Lgs. 194/99)

    Se una fibra rappresenta almeno l’85% del peso totale, può essere designata in uno dei seguenti modi:

    denominazione della fibra seguita dalla percentuale di peso. Es: “85% cotone”
    denominazione della fibra seguita dalla dicitura. Es: “minimo 85% cotone”
    denominazione della fibra seguita dalla dicitura completa della composizione. Es. “85% cotone 15% elastan”.
    Se nessuna delle fibre raggiunge l’85% del peso, occorre indicare in ordine decrescente di peso:

    la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza le indicazioni delle loro percentuali di peso;
    per l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali non raggiunga il 10% del peso del prodotto, può essere indicata la dicitura “altre fibre”, seguita dalla percentuale globale.
    ESEMPI DI ETICHETTE




    PRODOTTI COMPOSITI (Art. 9 D.lgs. 194/99)

    Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti.
    Tale etichetta di composizione non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
    Le fodere vanno dunque sempre etichettate separatamente.

    Possono essere muniti di una sola etichetta duo o più prodotti tessili con la stessa composizione fibrosa e che costituiscono comunemente un insieme inseparabile.

    PRODOTTI ESCLUSI (art. 14 D.Lgs. 194/99)

    prodotti destinati ad essere esportati in paesi extra UE;
    prodotti in transito sotto controllo doganale;
    prodotti importati da paesi terzi per fare oggetto di traffico di perfezionamento attivo;
    prodotti dati in lavorazione, senza cessione a titolo oneroso o gratuito, a lavoranti a domicilio o imprese che lavorano conto terzi.
    L’allegato 3 al D.Lgs. 194/1999 prevede specifici prodotti esclusi dall’obbligo di etichettatura o stampigliatura (es. cinturini tessili per orologi, manopole imbottite, copriteiere, feltri, cappelli di feltro, articoli da viaggio, arazzi, chiusure lampo, bottoni, ecc.)
    L’allegato 4 al D.Lgs. 194/1999 prevede specifici prodotti per cui è obbligatoria solo un’etichetta o stampigliatura globale (canovacci, passamaneria, bretelle, cinture, fazzoletti, centrini, cravatte, bavaglini, fili per cucito, ecc.)

    ETICHETTE DI MANUTENZIONE (art. 12 DM 8 febbraio 1997 – D.Lgs. 206/2005)

    Al consumatore devono sempre essere fornite chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto. Pertanto l’etichetta di manutenzione è obbligatoria.
    L’etichettatura di manutenzione deve essere conforme alla norma tecnica europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91.

    vedi anche ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE

    ATTIVITA’ DI VIGILANZA ATTUATA DAL SISTEMA CAMERALE

    La vigilanza sul settore tessile è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che ai fini dell’effettuazione dei controlli sul mercato si avvale delle Camere di Commercio alle quali sono state attribuite le funzioni dei soppressi uffici provinciali (UUPPCCA) con D.Lgs. 112/1998 e DPCM 26.5.2000.

    Con il termine vigilanza o sorveglianza si intendono tutti gli interventi posti in essere dalle PA per garantire il rispetto delle regole che disciplinano un determinato settore.
    La vigilanza del mercato nel settore dei tessili da parte della CCIAA è finalizzata a garantire che i prodotti immessi in commercio siano correttamente presentati e questo per un duplice scopo:

    assicurare una corretta informazione dell’acquirente di un prodotto tessile sulla composizione fibrosa e sul responsabile dell’immissione in commercio. I consumatori devono poter trovare in commercio prodotti sicuri ed essere informati sulle caratteristiche degli stessi grazie ad etichette correttamente compilate e redatte in lingua italiana;
    informare gli operatori sui loro obblighi previsti dalla legge, in modo che possano immettere sul mercato prodotti la cui composizione corrisponda a quella riportata in etichetta e sui documenti commerciali e le cui caratteristiche evidenziate siano reali;
    verificare le attività poste in essere dagli operatori per rimediare ad eventuali irregolarità precedentemente riscontrate;
    favorire la leale concorrenza tra imprese del settore individuando eventuali fenomeni di frode in commercio in ogni fase della commercializzazione.
    I controlli possono avvenire in ogni luogo dove si svolge una fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti tessili.

    SOGGETTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA

    fabbricante: il produttore del prodotto stabilito nella UE, o il suo mandatario, che appone sul prodotto offerto al consumatore finale il proprio nome o ragione sociale, il proprio marchio o altro segno distintivo.
    importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario i prodotti provenienti da paesi extra UE. Quando il fabbricante non è stabilito nella UE, è assimilabile al produttore per quanto attiene agli obblighi.
    distributore/venditore: qualsiasi operatore professionale all’ingrosso o al dettaglio della catena della commercializzazione che non effettui alcun intervento sul prodotto per apportarvi modifiche. Qualora questi intervenga è assimilabile al produttore.
    PRELIEVO PRODOTTI

    Il prelievo di prodotti tessili da sottoporre alle analisi di laboratorio permette di verificare in concreto il rispetto delle norme di produzione e commercializzazione dei prodotti.
    La Camera di Commercio sceglie, autonomamente o in base ad un piano di vigilanza nazionale, i prodotti da prelevare da inviare ad un laboratorio di analisi.

    OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

    Il dettagliante deve porre in vendita solo prodotti tessili etichettati correttamente e conservare per due anni i documenti commerciali di fornitura (fatture e documenti di trasporto) su cui devono essere riportati i dati riferiti alla composizione di ciascuna tipologia di prodotto fornito.
    Il grossista/importatore/fabbricante che non vende al dettaglio deve:

    etichettare o contrassegnare i prodotti tessili all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale; l’etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti dai documenti commerciali di accompagnamento solo se i prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale;
    riportare sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto) la composizione fibrosa per esteso. Se utilizza sigle o abbreviazioni deve riportare sullo stesso documento il significato per esteso.

    Il Codice del Consumo (art. 104 D.Lgs. 206/05) prescrive espressamente il produttore come sopra definito fornisca al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e la prevenzione contro detti rischi, comprese:
    l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore;
    il riferimento del prodotto (n. articolo e/o lotto e/o codice a barre)
    SANZIONI

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    L. 26 novembre 1973, n. 883 (artt. 14 e segg.) – Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

    D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 – Regolamento di esecuzione della L. 26.11.73, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

    D.LGS. 22 maggio 199, n. 194 – Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

    Direttiva 2008/121/CE – Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 14.01.2009 relativa alle denominazioni del settore tessile.

    D.LGS. 6 settembre 2005, n. 206 – artt. 102 e seguenti – Codice del consumo.
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